Vantaggi fiscali per le imprese

Erogazioni liberali effettuate da enti e società

In seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo Settore, i benefici fiscali previsti a fronte di erogazioni liberali a enti non profit stanno venendo progressivamente adeguati alla nuova normativa.

A titolo informativo, si riportano di seguito le disposizioni di maggior rilievo al momento applicabili alle erogazioni disposte a favore dei soggetti che partecipano a “IlMioDono”, con l’avvertenza che non è possibile cumulare le diverse agevolazioni e che le deduzioni effettivamente applicabili vanno valutate con riferimento al caso specifico e in base alle indicazioni fornite dall’ente beneficiario.

 

Spese deducibili dal reddito

Le spese deducibili sono quelle che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi,  consentono di ridurre il reddito su cui viene calcolata l’imposta, determinando un beneficio fiscale tanto maggiore quanto più alta è l'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

Sono deducibili le erogazioni liberali effettuate a favore di:

 

1. ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

La deduzione per le erogazioni liberali a questi enti del terzo settore spetta nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

 

2. Fondazioni ed associazioni riconosciute operanti in determinati settori

La deduzione è riconosciuta nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro.

Spetta per le erogazioni liberali erogate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico nonché di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

3. Organizzazioni non Governative

La deduzione spetta, per un importo non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato, per  i contributi, le donazioni e le oblazioni a favore delle ONG operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ritenute idonee ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 49 del 1987. Per le iniziative umanitarie, religiose o laiche, in Paesi non appartenenti all'OCSE effettuate da Fondazioni, associazioni, comitati ed enti, individuati con D.P.C.M, la deduzione spetta per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato;

 

4. Persone giuridiche che perseguono diverse finalità

La deduzione spetta, per un importo non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato per le erogazioni liberali a favore di persone giuridiche aventi esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o ricerca scientifica e per le persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica,

 

5. Enti operanti nello spettacolo

La deduzione spetta, per un importo non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato  per le erogazioni liberali a favore di enti o Istituzioni pubbliche, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; l'erogazione deve essere utilizzata per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Questa agevolazione si applica solamente agli interventi che non rientrano tra quelli previsti dall’art bonus (vedi sotto).

 

6. Soggetti indicati dal Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo

La deduzione spetta, senza alcun limite di importo per erogazioni a favore dello  Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, individuate con apposito decreto ministeriale, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;

 

7. Soggetti indicati dal Ministero dell’Ambiente

La deduzione spetta, senza alcun limite di importo, per erogazioni a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale statale e regionale. Le erogazioni devono essere effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

 

8. Soggetti  indicati dal Ministero della Salute

La deduzione spetta, nei limiti delle somme stabilite con decreto ministeriale, per erogazioni a favore dello Stato, degli enti locali, delle istituzioni pubbliche, delle fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità, autorizzate dal Ministero della Salute con apposito decreto;

 

9. Istituti Scolastici

La deduzione è riconosciuta nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, per le erogazioni liberali a istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro. Le erogazioni devono essere finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Gli istituti scolastici devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni.

 

10.    Enti diversi, per calamità naturali

La deduzione spetta, senza alcun limite di importo, per erogazioni a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.

 

Spese che danno diritto a un credito d'imposta

ART BONUS

Per favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura, è stata istituita, a decorrere dal 2014, una particolare misura agevolativa ("art bonus") che si applica alle donazioni effettuate per alcune specifiche tipologie di interventi:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche se le erogazioni sono effettuate direttamente ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali);
  • sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

Ai soggetti titolari di reddito d’impresa , che effettuano queste erogazioni è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento delle donazioni effettuate, nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta maturato deve essere comunque ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato in compensazione.

 

SOCIAL BONUS

Il nuovo Codice del Terzo Settore ha introdotto un nuovo credito d’imposta, che si applica a particolari condizioni alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo Settore.

Gli enti beneficiari devono aver presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati, o di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, che siano stati assegnati agli stessi enti e vengano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 117 del 2017.

Il social bonus è attualmente applicabile solamente alle erogazioni liberali effettuate a favore delle onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri previsti dalle rispettive specifiche normative. Inoltre, deve essere ancora emanato un decreto ministeriale che stabilisca le modalità di attuazione di questa normativa, in particolare per quanto riguarda le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili.

Il credito d’imposta  per i soggetti titolari di reddito d’impresa  è pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate ed  è riconosciuto  nei  limiti del 5 per mille dei ricavi annui.  Il  credito d’imposta va ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Ai progetti di recupero approvati, per i quali i donatori possono beneficiare del social bonus, non si applicano le altre disposizioni che prevedono deduzioni d’imposta.

 

 

Documentazione da conservare

Per alcune delle agevolazioni sopra indicate, i benefici spettano a condizione che le erogazioni vengano effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. 
Nel caso di erogazioni effettuate tramite carte di credito, è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito. Per le restanti erogazioni, i contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute in caso di bonifico bancario.