Vantaggi fiscali per i privati
Erogazioni liberali effettuate da persone fisiche
In seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo Settore, i benefici fiscali previsti a fronte di erogazioni liberali a enti non profit stanno venendo progressivamente adeguati alla nuova normativa.
A titolo informativo, si riportano di seguito le disposizioni di maggior rilievo al momento applicabili alle erogazioni disposte a favore dei soggetti che partecipano a “IlMioDono”, con l’avvertenza che il contribuente non può cumulare le diverse agevolazioni e che le detrazioni o le deduzioni effettivamente applicabili vanno valutate con riferimento al caso specifico e in base alle indicazioni fornite dall’ente beneficiario.
Spese detraibili dall'IRPEF
Per alcune tipologie di erogazioni liberali è previsto il riconoscimento, in sede di dichiarazione dei redditi, di una detrazione dall’imposta lorda IRPEF di importo corrispondente ad una percentuale della spesa sostenuta.
1. Erogazioni a ONLUS,organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
La detrazione è pari al 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali effettuate a favore di questi enti del terzo settore, per un importo complessivo non superiore a 30 mila euro per ciascun periodo d’imposta. La percentuale è aumentata al 35% se l’erogazione è effettuata a favore di organizzazioni di volontariato.
2. Erogazioni a enti operanti nello spettacolo
La detrazione è pari al 19% delle erogazioni effettuate, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, per erogazioni liberali a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Questa agevolazione si applica solamente agli interventi che non rientrano tra quelli previsti dall’art bonus (vedi sotto).
3. Erogazioni a Istituti Scolastici
La detrazione è pari al 19% delle erogazioni liberali a Istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, senza scopo di lucro, nonché alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università. Le erogazioni devono essere finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Gli istituti scolastici devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni.
4. Erogazioni a Organizzazioni non Governative
La detrazione è pari al 26%, per un importo non superiore a 30.000 euro annui, delle erogazioni liberali in denaro fatte a favore di fondazioni, associazioni, comitati ed enti, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per iniziative umanitarie, religiose o laiche, dalle stesse gestite nei Paesi non appartenenti all'OCSE.
Spese deducibili dal reddito complessivo
Le spese deducibili sono quelle che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, consentono di ridurre il reddito complessivo su cui viene calcolata l’imposta, determinando un beneficio fiscale tanto maggiore quanto più alta è l'aliquota massima raggiunta dal contribuente.
Sono deducibili le erogazioni liberali effettuate a favore di:
1. ONLUS,organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
La deduzione per le erogazioni liberali a questi enti del terzo settore spetta nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto,fino a concorrenza del suo ammontare.
2. Fondazioni ed associazioni riconosciute operanti in determinati settori
La deduzione è riconosciuta nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro. Spetta per le erogazioni liberali erogate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico nonché di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Organizzazioni non Governative
La deduzione spetta, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, per i contributi, le donazioni e le oblazioni a favore delle ONG operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ritenute idonee ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 49 del 1987.
Spese che danno diritto a un credito d'imposta
ART BONUS
Per favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura, è stata istituita, a decorrere dal 2014, una particolare misura agevolativa ("art bonus") che si applica alle donazioni effettuate per alcune specifiche tipologie di interventi:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche se le erogazioni sono effettuate direttamente ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali);
- sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
Ai contribuenti persone fisiche che effettuano queste erogazioni è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento delle donazioni effettuate, nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile.
Il credito d'imposta è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. Se una quota annuale non viene utilizzata può essere riportata avanti nelle dichiarazioni dei periodi successivi senza alcun limite temporale.
SOCIAL BONUS
Il nuovo Codice del Terzo Settore ha introdotto un nuovo credito d’imposta, che si applica a particolari condizioni alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo Settore.
Gli enti beneficiari devono aver presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati, o di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, che siano stati assegnati agli stessi enti e vengano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 117 del 2017.
Il social bonus è attualmente applicabile solamente alle erogazioni liberali effettuate a favore delle onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri previsti dalle rispettive specifiche normative. Inoltre, deve essere ancora emanato un decreto ministeriale che stabilisca le modalità di attuazione di questa normativa, in particolare per quanto riguarda le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili.
Il credito d’imposta previsto è analogo a quello dell’art bonus: per le persone fisiche è pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate, è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile e va ripartito in tre quote annuali di pari importo. Ai progetti di recupero approvati, per i quali i donatori possono beneficiare del social bonus, non si applicano le altre disposizioni che prevedono deduzioni o detrazioni d’imposta.
Documentazione da conservare
In linea di massima, le agevolazioni spettano a condizione che le erogazioni vengano effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Nel caso di erogazioni effettuate tramite carte di credito, è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta dicredito. Per le restanti erogazioni, i contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute in caso di bonifico bancario.